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Lo Specialista Primario e il Liquidity Provider


Con l'avviso n.15 del 4 novembre 2008 e il successivo avviso n.10 del 26 maggio 2009, Borsa Italiana ha introdotto le nuove modifiche al regolamento del MAC, preposte a migliorare la liquidità sul mercato.
Ai sensi del precedente Regolamento del mercato, ciascun emittente le cui azioni siano negoziate sul mercato, deve mantenere il rapporto con un solo operatore Specialista (ridenominato ora Specialista Primario)

Allo scopo di aumentare la concorrenza dei prezzi e, per questa via, una maggiore liquidità sui singoli strumenti finanziari ammessi, il nuovo Regolamento (in vigore dal 1 giugno 2009) permette la quotazione sugli strumenti finanziari, anche a soggetti diversi dallo Specialista incaricato dall'emittente. Tali soggetti, sono definiti liquity provider, una volta ottenuta l'iscrizione nel relativo elenco (che con l'occasione viene suddiviso in 2 sezioni: Specialisti Primari e liquidity provider), possono esporre, in concorrenza con l'operatore Specialista Primario, indicazioni di prezzo in acquisto e in vendita sui titoli per i quali hanno fatto richiesta.



Articolo 28 e 29 Regolamento del MAC


Il ruolo del Liquidity Provider
Il Liquidity Provider è il soggetto che, anche senza un incarico ricevuto dall'Emittente, si impegna a fornire, durante la sessione d'Asta, indicazioni di prezzo in acquisto e in vendita impegnative sui titoli ad esso assegnati.
Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di Liquidity Provider

1. Possono esercitare l'attività di Liquidity Provider, sui titoli da essi richiesti e assegnati da Borsa Italiana, i Negoziatori, previa presentazione a Borsa Italiana della Domanda contenuta nell'Allegato 3

2. Borsa Italiana comunica con Avviso di Mercato l'abilitazione ad operare come Liquidity Provider.

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