Il Regolamento del MAC, all'articolo 4, prevede che possano essere ammesse alle negoziazioni le azioni ordinarie emesse da società costituite nella forma di società per azioni.
e nella forma di società cooperative, quest'ultime purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- l'atto costitutivo o la delibera di emissione dei Requisiti delle società emittenti
- le previsioni dell'atto costitutivo dell'emittente o della delibera di emissione degli strumenti finanziari siano conformi alle specifiche condizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.
Articolo 4 Regolamento del Mac
1. Possono essere ammesse alla negoziazione sul MAC le azioni emesse da società:
- costituite nella forma di società per azioni o nella forma di società cooperative secondo il diritto italiano (o equivalente se società estera);
- il cui ultimo bilancio, anche consolidato, riferito ad un periodo di almeno 12 mesi, sia stato oggetto di giudizio ai sensi dell'art. 156 del TUF da parte di una società di revisione iscritta all'Albo speciale di cui all'art. 161 del TUF. L'ammissione alla negoziazione non può essere disposta se la società di revisione ha emesso un giudizio negativo o ha dichiarato l'impossibilità di esprimere un giudizio. Le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della Domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre, a completamento di quanto previsto dal precedente periodo o in sostituzione nel caso di società che non abbiano l'ultimo bilancio anche consolidato riferito a un periodo di almeno 12 mesi: il conto economico e rendiconto finanziario pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della Domanda di Ammissione; lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la Domanda di Ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data. Tali documenti contabili devono essere accompagnati dalla relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti;
- i cui membri dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo siano in possesso dei Requisiti di Onorabilità secondo quanto previsto dal TUF;
- il cui azionista di maggioranza relativa, alla data di ammissione alle negoziazioni sul MAC, sia tenuto, sulla base dello statuto o di diversa pattuizione, a comunicare senza indugio all'emittente le operazioni di compravendita aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente effettuate sul MAC o fuori dal Mercato anche per interposta persona, unitamente alla dichiarazione che l'operazione è effettuata sulla base delle informazioni disponibili al pubblico;
- i cui azionisti di maggioranza, assoluta oppure relativa, risultanti al libro soci o da altre evidenze della società si impegnino, dalla data di presentazione della Domanda di Ammissione, a non vendere, offrire, costituire in pegno e, in generale, a non compiere operazioni aventi ad oggetto un quantitativo almeno pari al 80% delle azioni ordinarie dell'emittente da essi detenute alla data di presentazione della domanda. L'impegno ha una durata di 1 anno dalla data di avvio delle negoziazioni e si estende alle azioni acquistate da tali soggetti prima di tale data. L'impegno non si applica alle azioni destinate all'offerta di vendita di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento. Gli impegni temporanei degli azionisti di cui al paragrafo precedente non trovano applicazione nei casi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, qualora prevista dell'emittente, nonché nei casi di successione mortis causa. In presenza di operazioni straordinarie relative all'emittente, su richiesta motivata dello stesso, Borsa Italiana può derogare alle disposizioni di cui al primo paragrafo.
2. Fermo quanto previsto dal comma precedente, le azioni delle società cooperative possono essere ammesse a condizione che:
- l'atto costitutivo dell'emittente e/o la delibera di emissione delle azioni contenga specifiche previsioni atte a garantire la libera trasferibilità delle azioni emesse;
- le previsioni dell'atto costitutivo dell'emittente e/o della delibera di emissione delle azioni siano conformi alle specifiche condizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.
3. L'ammissione alle negoziazioni sul Mercato deve avvenire contestualmente un Collocamento Istituzionale esclusivamente presso Investitori Professionali . Sono esonerate dagli obblighi di Collocamento Istituzionale le società:
- al cui capitale sociale partecipino, da almeno 12 mesi alla data della presentazione della Domanda di Ammissione, come minimo un Investitore Istituzionale o, in alternativa, 20 Investitori Professionali.
- le cui azioni nei 24 mesi precedenti sono state negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

